Art. 1
1 / 1Ambito di applicazione
In vigore dal 21 set 2010
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione dei regolamenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini superiori a 90 giorni ma entro il limite di 180 giorni non fissa alcun termine si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con nota n. 624/GAB-U del 16 aprile 2010, e del Ministro per la semplificazione normativa con nota n. 573 del 13 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2128/2010, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2 luglio 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilità dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 luglio 2010
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 285
Storico versioni
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