Art. 1 · Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972

Art. 1

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Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972

In vigore dal 6 feb 2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»; Visto, in particolare, l'articolo 21 dell'anzidetto testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» ed in particolare, l'articolo 10, secondo comma, che disciplina le modalità di ripartizione nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio; Considerata l'opportunità di modificare le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da uno ad altro ufficio di cui al citato articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972; Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; Sulla proposta dell'Avvocato generale; Adotta il seguente regolamento: Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 1. Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio, nonché in caso di applicazione temporanea, a titolo di missione, per periodi continuativi non inferiori a trenta giorni, l'interessato partecipa al riparto del quadrimestre degli uffici interessati per quota proporzionale al tempo di permanenza presso ciascun ufficio.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 112
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-12-04;208#art-1