Art. 2 · Ambito di applicazione della VIR

Art. 2

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Ambito di applicazione della VIR

In vigore dal 15 dic 2017
1. La VIR è effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonché, anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali. 2. Si procede comunque all'effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non è stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione. 3. Competente a svolgere la VIR è l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, è competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attività AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005. 4. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l'attività di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse è data comunicazione al Consiglio dei Ministri. 5. L'esenzione dalla VIR può essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-11-19;212#art-2