Art. 11 · Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

Art. 11

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Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

In vigore dal 15 dic 2017
1. La relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, indica, partitamente: a) il numero e i casi in cui l'AIR è stata effettuata; b) il numero e i casi di esclusione e di esenzione; c) le ipotesi in cui l'AIR è stata integrata o rinnovata, su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva; d) il numero e i casi in cui la VIR è stata effettuata. 2. La relazione dà conto delle metodologie applicate con riguardo alla stima dei vantaggi e degli svantaggi, nonché con riferimento alle procedure di consultazione seguite e alle scelte organizzative adottate dalle singole amministrazioni, con riguardo ai costi relativi, e alle attività formative attuate. 3. La relazione contiene, inoltre, gli opportuni riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti locali, dalle autorità indipendenti, dall'Unione europea, dalle organizzazioni internazionali e dagli ordinamenti esteri. La relazione indica le eventuali criticità delle procedure AIR e VIR eseguite a livello del governo nazionale e le possibili proposte migliorative. La relazione dà conto, infine, delle iniziative in materia di valutazione degli effetti preventivi e di verifica successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di cui all', per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL gli elementi informativi di cui ai commi 1, 2 e 3, inviando una relazione corredata dai documenti necessari. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali. 5. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il DAGL cura la predisposizione della relazione di cui al comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 settembre 2008 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte di conti il 23 ottobre 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 45

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-09-11;170#art-11