Art. 6 · Commissione esaminatrice

Art. 6

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Commissione esaminatrice

In vigore dal 18 feb 2026
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente. 2. La commissione è composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di università pubbliche o private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all', comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonché per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove di lingua obbligatorie e facoltative, nonché per le prove di cui all', comma 4, lettere c-bis) e c-ter). Per le prove di cui all', comma 4, c-bis), i membri aggregati sono individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I membri aggiunti partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti. 6. Non possono fare parte della commissione il capo e il personale in servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende alla formazione del personale, nonché i docenti che insegnano o hanno insegnato nei corsi di preparazione al concorso nell'anno accademico in cui si svolge il concorso e nei quattro anni precedenti. Sono altresì esclusi, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Non si può far parte della commissione più di una volta nel corso dello stesso triennio.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che all'art. 6, comma 1 "le parole: «del direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-6