Art. 4
4 / 17Riserve di posti
In vigore dal 18 feb 2026
1. Il quindici per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area.
2. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-4