Art. 15 · Norma di salvaguardia

Art. 15

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Norma di salvaguardia

In vigore dal 29 apr 2008
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-15