Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 giu 2006
1. Gli importi relativi alle singole annualità 1999, 2000 e 2001 spettanti, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, indicati, per ognuna di esse, nelle allegate tabelle A[1] ed A[2], saranno corrisposti, compatibilmente con i finanziamenti annualmente appostati in bilancio per le finalità di riferimento ed in proporzione agli stessi, con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualità, alle altre Regioni. I relativi importi sono determinati con il decreto dirigenziale di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 aprile 2006 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti Il Ministro dell'interno Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 328
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-04-06;211#art-4