Art. 7 · Funzionamento e regole tecniche

Art. 7

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Funzionamento e regole tecniche

In vigore dal 15 giu 2006
1. Le Camere di Commercio competenti per territorio offrono supporto alle amministrazioni che non fossero dotate dei necessari strumenti informatici per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni "in linea" di alimentazione e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle attività produttive, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono emanate le regole tecniche per l'alimentazione e l'aggiornamento del Registro concernenti in particolare: a) l'accesso e l'abilitazione ai servizi informatici e l'aggiornamento; b) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli adempimenti; c) la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica; d) le modalità di integrazione con siti già esistenti ove i soggetti di cui all' abbiano pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi "in linea" inerenti gli adempimenti; e) le modalità per assicurare la disponibilità dei dati trasmessi a ciascun soggetto chiamato all'alimentazione del Registro.
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