Art. 2 · Alimentazione della banca di dati

Art. 2

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Alimentazione della banca di dati

In vigore dal 4 giu 2006
1. Il Dipartimento elabora i dati statistici sulla realtà socio-economica dell'area interessata sulla base di proprie analisi, nonché di dati diffusi da istituti ed enti di ricerca specializzati, della cui collaborazione il Dipartimento si avvale. 2. I dati relativi alle normative di incentivazione alle attività produttive sono detenuti dalla stessa amministrazione. 3. I dati contenuti nelle schede informative, come indicati nel comma 4, sono inseriti nella banca di dati del Dipartimento a seguito di richiesta dei proprietari, titolari, rappresentanti legali, commissari o liquidatori degli impianti e stabilimenti di cui all', comma 2. 4. Ogni scheda informativa contiene: la denominazione dell'impianto ed il recapito; la localizzazione; le immagini del sito produttivo; le caratteristiche tecniche dell'area, dei fabbricati e degli impianti; il piano regolatore in vigenza; il settore di attività; le caratteristiche merceologiche; il numero di ex dipendenti e l'esistenza di eventuali vincoli di riassunzione o di utilizzo del personale ancora a carico o ex dipendente; i tempi, le procedure di vendita ed il valore commerciale indicativo; l'esistenza di agevolazioni o contributi regionali, nazionali e comunitari; la situazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeree o portuali. Qualora disponibile, la scheda potrà contenere anche il nominativo, il telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona da contattare sul luogo. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può chiedere ai soggetti di cui al comma 3 la comunicazione di eventuali altri dati, relativi agli impianti produttivi, rispetto a quelli indicati nel comma 4, qualora ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità di cui all' o comunque con esse non incompatibili. 6. Nel sito internet non sono raccolti e diffusi dati configurabili come sensibili o giudiziari ai sensi dell', lettera d) e lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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