Art. 2 · Titoli post-universitari e soggetti abilitati al rilascio

Art. 2

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Titoli post-universitari e soggetti abilitati al rilascio

In vigore dal 29 dic 2004
1. Sono titoli di studio post-universitari considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale quelli rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri di cui agli all'esito di corsi su classi di materie oggetto di esame del corso-concorso predetto di durata almeno biennale, ovvero annuale cumulabile purchè conseguiti in anni di corso diversi, che si concludono con un esame finale. 2. Sono, altresì, considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purchè conseguiti in anni di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall'. 3. I corsi preordinati al rilascio dei titoli di cui al comma 2 si concludono con un esame finale che consiste in una prova scritta e in una prova orale, entrambi riguardanti le classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonché in eventuali esami pratici attitudinali diretti a verificare il possesso delle capacità dirigenziali. Almeno un quinto e non più di un quarto delle attività formative previste dalla frequenza del corso è realizzato attraverso stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che estere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-09-29;295#art-2