Art. 2
2 / 3Esperienza lavorativa
In vigore dal 21 mag 2004
1. L'attività del prestatore di lavoro deve essere esercitata in via abituale e continuativa e l'esperienza lavorativa, della durata minima quinquennale, può essere maturata anche per periodi di tempo diversi ovvero nell'ambito di diverse strutture organizzative, purchè espletata in un periodo non eccedente gli otto anni anteriori alla pubblicazione del bando di concorso.
2. I periodi di attività espletati nelle strutture private possono essere cumulati con periodi di attività svolti, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, presso strutture di natura pubblica.
3. I periodi di aspettativa, di congedo ovvero di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza lavorativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-02-11;118#art-2