Art. 9 · Procedimenti disciplinari
Capo III

Art. 9

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Procedimenti disciplinari

In vigore dal 13 gen 2002
1. Le sanzioni disciplinari previste dagli devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito. 2. La contestazione deve essere effettuata da parte del responsabile degli obiettori tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l'obiettore, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni, nonché le modalità e il soggetto cui inoltrarle. Trascorso inutilmente detto termine, nei successivi dieci giorni la sanzione viene applicata dal soggetto competente ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge. 3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione; individuare l'organo e stabilire i termini per proporre eventuale impugnazione. 4. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'obiettore, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa. 5. I provvedimenti sanzionatori adottati dal legale rappresentante dell'ente devono essere comunicati all'Ufficio entro dieci giorni dalla data di notifica all'interessato. 6. Qualora l'Ufficio venga a conoscenza di infrazioni poste in atto dagli obiettori, la cui competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni sia, ai sensi dell'articolo 17 della legge, riservata al legale rappresentante dell'ente, le segnala al responsabile degli obiettori al fine dell'instaurazione del procedimento disciplinare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-9