Art. 10 · Impugnazione dei provvedimenti disciplinari
Capo III

Art. 10

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Impugnazione dei provvedimenti disciplinari

In vigore dal 13 gen 2002
1. Avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato dal legale rappresentante dell'ente è ammessa impugnazione davanti all'Ufficio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell'interessato. 2. L'Ufficio, entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, può sospendere il provvedimento sanzionatorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-10