Art. 21 · Collaudi e verifiche

Art. 21

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Collaudi e verifiche

In vigore dal 21 lug 2001
1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal contratto, il quale può prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera. 2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorità in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal presidente dell'Autorità. 3. Il collaudo non può comunque essere effettuato da chi ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi ha partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto. 4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato. 5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, semprechè non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna deve procedere ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.
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