Art. 20
20 / 24Norme contrattuali di carattere generale
In vigore dal 21 lug 2001
1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
2. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e degli elementi essenziali del contratto sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformità dei principi generali stabiliti per l'attività contrattuale della pubblica amministrazione.
3. I contratti hanno termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.
4. Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruità dei prezzi è compiuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori di particolare complessità tecnica potrà essere altresì acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato.
5. Nei contratti sono previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.
Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorità può avvalersi della facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-20