Art. 13
13 / 24Piccole spese
In vigore dal 21 lug 2001
1. Il Presidente può autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese di funzionamento.
2. Il fondo è reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che è trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre.
3. Il Consiglio disciplina le modalità di rimborso di spese, escluse quelle di cui all', sostenute dai componenti e direttamente connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-13