Art. 13 · Piccole spese

Art. 13

13 / 24

Piccole spese

In vigore dal 21 lug 2001
1. Il Presidente può autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese di funzionamento. 2. Il fondo è reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che è trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre. 3. Il Consiglio disciplina le modalità di rimborso di spese, escluse quelle di cui all', sostenute dai componenti e direttamente connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-13