Art. 7 · Norme di funzionamento

Art. 7

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Norme di funzionamento

In vigore dal 11 mag 2011
1. L'Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile. 2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 3. La pubblicità degli atti dell'Agenzia è assicurata attraverso un apposito bollettino ed anche con modalità telematiche. 4. L'Agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all', comma 1, lettera a), il regolamento interno recante le norme di organizzazione e funzionamento.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "L'articolo 5 del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell'organo collegiale costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-21;329#art-7