Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 10 giu 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/99 del 24 settembre 1999, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 di delega di funzioni per i Servizi tecnici nazionali, ad esclusione del Servizio sismico nazionale e del Servizio nazionale dighe, al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari Amministrativi, Servizio Geologico Nazionale, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e relative sedi periferiche) che verranno tutti di seguito indicati con il termine "Dipartimento". 2. I procedimenti di competenza del Dipartimento devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate per ciascun Servizio o Ufficio, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-1