Art. 6 · Disposizioni finanziarie

Art. 6

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 25 apr 2001
1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a norma dell', comma 16, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Per l'anno 2000, è utilizzato lo stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 7.1.3.6 - capitolo 4540 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 2001 Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 217
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-02-14;106#art-6