Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 15 mar 2001
1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3, dell'. Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 2000 p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 292
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-12-22;448#art-7