Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 mar 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l', commi 1 e 2; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'; Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000; Considerato che nella seduta del 20 luglio 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato opportuno e necessario definire le modalità e le procedure di individuazione del personale da trasferire dalle amministrazioni statali alle regioni ed agli enti locali, nonché quelle di trasferimento; Visto l'accordo sancito, nella seduta del 3 agosto 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali; Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 28 agosto 2000; Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 novembre 2000 ed integrato dalla comunicazione del Presidente nella seduta del 29 novembre 2000; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale delle amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-12-14;446#art-1