Art. 6 · Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche più severe

Art. 6

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Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche più severe

In vigore dal 15 feb 2001
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell', comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, può essere stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche più severe di quelle previste nel presente decreto. Ciò al fine di tutelare la salute della popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, presenta preventivamente alla Commissione europea una domanda contenente la relativa motivazione che dimostri che la deroga rispetta il principio di proporzionalità e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. La domanda deve essere corredata dai dati sulla qualità dell'aria ambiente relativi alla zona interessata, nonché i probabili effetti dei provvedimenti proposti sulla qualità dell'aria ambiente. 3. Eventuali osservazioni alla richiesta di deroghe presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità.
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