Art. 1 · D e f i n i z i o n i

Art. 1

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D e f i n i z i o n i

In vigore dal 10 dic 1999
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall', comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676; Visti gli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Adotta il seguente regolamento: . D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per carta di identità elettronica, il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico; b) per documento d'identità elettronico ai sensi dell', comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall', comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il documento analogo alla carta d'identità elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno di età; c) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; d) per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto; e) per "altri dati" le informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino; f) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo, funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta di identità; g) per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-10-22;437#art-1