Art. 9 · P u b b l i c i t à

Art. 9

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P u b b l i c i t à

In vigore dal 1 dic 1999
1. L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali successive modifiche può stabilire le forme di pubblicità più opportune. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 29 settembre 1999 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Minniti Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 168
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-29;425#art-9