Art. 9
9 / 9P u b b l i c i t à
In vigore dal 1 dic 1999
1. L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali successive modifiche può stabilire le forme di pubblicità più opportune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 29 settembre 1999
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Minniti
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 168
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-29;425#art-9