Art. 5 · Differimento del diritto di accesso

Art. 5

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Differimento del diritto di accesso

In vigore dal 1 dic 1999
1. Per le categorie di documenti indicati nell', del presente regolamento, la sottrazione all'accesso opera fino alla manifestazione di consenso espressa dai soggetti direttamente interessati. 2. I documenti contenenti dati in possesso dell'Amministrazione sono sottratti all'accesso fino alla conclusione del procedimento di validazione, previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85. 3. È in facoltà dell'Amministrazione di differire l'accesso anche nei casi previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. L'atto che dispone il differimento deve sempre indicarne la durata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-29;425#art-5