Art. 2
2 / 3Requisiti oggettivi
In vigore dal 14 gen 2000
1. Ai fini del presente regolamento:
a) ciascuno degli enti di cui al precedente può organizzare le manifestazioni previste nello stesso articolo in numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare. Le manifestazioni stesse, organizzate a soli fini di solidarietà, non debbono comunque avere carattere di concorrenzialità sul mercato;
b) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla manifestazione;
c) si intende per sede della manifestazione quella indicata nell'atto costitutivo come sede legale del centro, dell'istituto o della associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea per capienza o per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento della esecuzione, rappresentazione o recitazione, è ammesso che le stesse avvengano in altri locali, purchè non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purchè siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
d) a ciascuna delle esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni non possono presenziare complessivamente soci e invitati in numero superiore a cinquecento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-16;504#art-2