Art. 1
1 / 3Requisiti soggettivi
In vigore dal 14 gen 2000
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l', comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha introdotto nella citata legge 22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 15-bis;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli affari normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
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Requisiti soggettivi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall', comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano agli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette disposizioni si applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette arrecare benefici, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione;
f) tutela dei diritti civili.
2. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al comma 1 dei soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono possedere i requisiti ed adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) f), g) ed h), e di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del medesimo articolo 10.
3. Ai fini della partecipazione alla manifestazione nella quale hanno luogo le esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste nel citato articolo 15-bis negli organismi costituiti su base associativa, la qualità di socio deve essere stata conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-16;504#art-1