Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 21 set 1999
1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'ALEMA Il Ministro per la solidarietà sociale TURCO Il Ministro delle finanze VISCO Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 306
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