Art. 6
6 / 6In vigore dal 21 set 1999
1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 luglio 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA
Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO
Il Ministro delle finanze
VISCO
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 306
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-07-21;305#art-6