Art. 6 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 6

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 5 mag 1999
1. Sino all'assegnazione di specifiche risorse finanziarie, il Ministro per gli affari regionali individua, nell'ambito delle risorse destinate al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quelle destinate al funzionamento dell'Ufficio di segreteria. 2. Nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato - tabella 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è individuata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, apposita unità previsionale di base per le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Ufficio di segreteria. 3. Il presente regolamento sostituisce i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e 26 ottobre 1995, n. 589. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 marzo 1999 p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 165
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