Art. 5 · Personale e consulenze

Art. 5

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Personale e consulenze

In vigore dal 5 mag 1999
1. Il contingente di personale dell'Ufficio di segreteria, avente i requisiti di cui all'articolo 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è fissato in ottantasei unità delle quali, fino alla metà, appartenenti ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome. 2. Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano assegnato all'Ufficio di segreteria conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso è corrisposta, se dovuta, un'indennità mensile, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari o equiparata appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. All'articolazione del contingente per qualifiche corrispondenti a quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, su proposta del Presidente della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. In casi di particolare rilevanza, presso l'Ufficio di segreteria possono operare esperti o consulenti conincarichi conferiti, ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente della Conferenza.
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