Art. 2
2 / 6Ufficio di segreteria
In vigore dal 5 mag 1999
1. La segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ufficio di livello dirigenziale generale, a norma dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito della struttura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'espressione abbreviata "Ufficio di segreteria", nel presente decreto, corrisponde a "Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'Ufficio di segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'Ufficio di segreteria, in particolare, provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla leale collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza a norma dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. L'Ufficio di segreteria svolge, a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i compiti di cui al comma 4 a supporto dell'esercizio delle competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, congiuntamente alla Segreteria della Conferenza Statocittà ed autonomie locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-03-19;98#art-2