Art. 1
1 / 4Ambito di applicazione
In vigore dal 8 set 1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ed
I MINISTRI DELLA DIFESA E DELL'INTERNO
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 19 maggio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998;
Adotta n o
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Ferma restando l'esclusione del diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento, il presente regolamento individua, in conformità all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque in possesso della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sottratti all'accesso in relazione alle esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-03-10;294#art-1