Art. 4 · Modalità di riversamento e penali per tardivo riversamento

Art. 4

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Modalità di riversamento e penali per tardivo riversamento

In vigore dal 28 gen 1999
Modalità di riversamento e penali per tardivo riversamento 1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il tabaccaio autorizza la regione o la provincia autonoma ove si trova l'esercizio di cui è titolare a richiedere,tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il tabaccaio indica la banca presso la quale detiene il conto. I pagamenti riscossi dai tabaccai che esercitano l'attività nel territorio di una regione a statuto speciale, fatta eccezione per la regione siciliana, sono riversati da questi sul conto corrente postale intestato all'Erario. 2. Ciascuna regione o provincia autonoma può richiedere, in alternativa alla procedura bancaria di addebito automatico (RID), il riversamento delle somme riscosse su apposito conto corrente postale. 3. Settimanalmente i tabaccai ricevono dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questi riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile, alla regione, o alla regione siciliana, o alla provincia autonoma, o al Ministero delle finanze, dal tabaccaio secondo le modalità descritte ai commi 1 e 2 entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto. 4. A fine giornata, il tabaccaio riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata. 5. Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine si procede all'escussione, della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale sospensione prevista dall', comma 1.
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