Art. 5 · Settore legislativo

Art. 5

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Settore legislativo

In vigore dal 14 gen 1999
1. È costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le riforme istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento. 2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro. 3. Il settore legislativo è posto alle dipendenze del Ministro e opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
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