Art. 2
2 / 8C o m p e t e n z e
In vigore dal 14 gen 1999
1. Il Dipartimento fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate e provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti:
a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli Organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla Rappresentanza italiana nel Parlamento europeo nonché al sistema delle autonomie;
b) lo studio e il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;
c) la verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e gli indirizzi di riforma del programma di governo.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali e degli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro, alla cura delle relazioni con il pubblico e all'espletamento di tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per le riforme istituzionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-11-19;456#art-2