Art. 3 · Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate

Art. 3

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Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate

In vigore dal 2 dic 1998
Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate 1. Le imprese editrici che intendano usufruire delle tariffe postali agevolate devono presentare alle Poste italiane S.p.a., all'atto della prima spedizione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la regolarità dell'iscrizione dell'impresa al Registro nazionale della stampa e lo svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché il carattere informativo delle pubblicazioni periodiche inviate, domanda di ammissione a godere delle agevolazioni tariffarie in quanto rientranti tra i soggetti editori di pubblicazioni ammesse dall', comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Alla domanda, che va redatta in bollo secondo lo schema dell'allegato A al presente decreto (che ne forma parte integrante), le stesse imprese devono unire, poi, una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che le pubblicazioni presentate per la spedizione in abbonamento postale non rientrano tra quelle escluse dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie ed indicate all', comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-05-25;394#art-3