Art. 1 · Articolazione, tenuta e responsabilità del conservatore

Art. 1

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Articolazione, tenuta e responsabilità del conservatore

In vigore dal 13 giu 1998
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, che ha istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto presso la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), ed in particolare il comma 4 di detto articolo che autorizza l'emanazione di un apposito regolamento; Vista la lettera in data 24 giugno 1994, con cui la S.I.A.E. ha proposto uno schema di regolamento del pubblico registro per la cinematografia ai sensi della norma sopracitata; Sentita la commissione centrale per la cinematografia, di cui all' della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nella seduta del 4 agosto 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Vista la lettera in data 30 luglio 1996 con cui la S.I.A.E. ha comunicato di aver recepito nello schema di regolamento le osservazioni formulate in motivazione del Consiglio di Stato; Vista la nota 17 aprile 1997, prot. n. 6267 con la quale la S.I.A.E. comunica, tra l'altro, il proprio assenso alla introduzione di una disciplina transitoria per le opere già iscritte nel precedente pubblico registro; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 1997; Sulla proposta del Ministro delegato in materia di spettacolo e sport; Adotta il seguente regolamento: . Articolazione, tenuta e responsabilità del conservatore 1. Nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo l994, n. 153, sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite nel territorio italiano per la prioritaria ma non esclusiva destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche. 2. Il registro, con riferimento alla normativa contenuta nella legge 4 novembre l965, n. 1213, così come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo l994, n. 153, si articola in cinque sezioni: 1) sezione film di lungometraggio di nazionalità italiana; 2) sezione film di lungometraggio di nazionalità di uno dei paesi aderenti alla Comunità europea; 3) sezione film di lungometraggio di nazionalità di paesi non aderenti alla Comunità europea; 4) sezione film di cortometraggio (di nazionalità italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunità europea); 5) sezione film di attualità (di nazionalità italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunità europea). 3. Il pubblico registro per la cinematografia è tenuto dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) presso la propria direzione generale in Roma, con collocazione amministrativa interna nell'ambito della sezione cinema. 4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella sua tenuta, è automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici ovvero di sistemi integrati di memorizzazione dei documenti su dischi ottici o altro analogo supporto informatico, sulla base di appositi provvedimenti interni da emanarsi da parte della S.I.A.E. 5. La S.I.A.E. provvede all'attuazione della pubblicità concernente le opere filmiche e garantisce l'espletamento del pubblico servizio che ad essa si collega, assumendone la relativa responsabilità in ordine all'affidamento dei terzi, secondo i principi generali stabiliti dal codice civile. 6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i compiti e le funzioni di conservatore al dirigente preposto alla sezione cinema ed ai dirigenti e funzionari incaricati di svolgere funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono la relativa responsabilità secondo le disposizioni previste per i conservatori dei registri immobiliari dal codice civile. 7. Con apposito provvedimento la S.I.A.E. determina le modalità pratiche di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia, l'orario di apertura al pubblico, le indennità spettanti ai dirigenti e funzionari che espletano compiti e funzioni di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.
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