Art. 2
2 / 6Commissione
In vigore dal 13 feb 1998
1. Presso ciascuna regione è costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità, di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità, dal Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello dell'area di attività individuata designati dalla regione.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-12-12;502#art-2