Art. 1 · Domanda di inquadramento

Art. 1

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Domanda di inquadramento

In vigore dal 13 feb 1998
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Visto l', comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996; Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato emesso in data 20 marzo 1997; Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; Adotta il seguente regolamento: . Domanda di inquadramento 1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attività che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8, comma 1-bis, ciascuno per l'attività nell'ambito della quale è in atto titolare in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di guardia medica e di medicina dei servizi rispettivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1991, n. 41, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, n. 218, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale. 2. I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali della regione che ha emanato i provvedimenti di cui al comma 1. 3. Il servizio prestato nell'ambito dei due diversi rapporti di lavoro previsti dal comma 1, non svolti contemporaneamente, è cumulabile ed è valutato complessivamente ai fini del requisito minimo di cinque anni di anzianità, purchè nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di guardia medica o di medicina dei servizi. 4. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all', è presentata alla competente autorità regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-12-12;502#art-1