Art. 7
7 / 8Organizzazione
In vigore dal 13 dic 1997
1. Il Ministro provvede con propri decreti all'organizzazione del Dipartimento, in particolare attraverso la costituzione dei seguenti uffici:
a) Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all', comma 1, lettere b), c), d), e), g) e h), e si articola nei seguenti servizi:
1) servizio per le politiche economiche e sociali;
2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali;
b) Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità: provvede agli adempimenti di cui all', comma 1, lettere b), c), d), e) e h), e si articola nei seguenti servizi:
1) servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità;
2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.
2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unità operative di base di livello dirigenziale.
3. Il Ministro, sentito il capo del Dipartimento, provvede con decreto all'ulteriore specificazione dei compiti attribuiti agli uffici ed ai servizi nonché alla preposizione agli stessi dei responsabili; provvede, inoltre, alla costituzione di eventuali strutture temporanee per il raggiungimento di obiettivi predeterminati avvalendosi, nell'ambito delle complessive disponibilità organiche e finanziarie del Dipartimento, del personale assegnato dal Segretariato generale e degli eventuali consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-10-28;405#art-7