Art. 6
6 / 8Capo del Dipartimento
In vigore dal 13 dic 1997
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati raggiunti.
2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli del presente decreto.
3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e per il personale, nonché per le relazioni con il pubblico.
4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-10-28;405#art-6