Art. 43 · Risoluzione del contratto
Titolo IICapo III

Art. 43

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Risoluzione del contratto

In vigore dal 14 gen 1998
1. Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 agosto 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro del tesoro Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1997 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-43