Art. 4 · Depositi cauzionali
Titolo I

Art. 4

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Depositi cauzionali

In vigore dal 14 gen 1998
1. Il bando o la lettera di invito possono subordinare la partecipazione dell'impresa alla prestazione di un deposito cauzionale provvisorio, che viene restituito alle imprese non aggiudicatarie. 2. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, l'impresa è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo, salvi i casi di esonero, secondo le disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-4