Art. 37 · Trasferimento dei rischi
Titolo IICapo III

Art. 37

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Trasferimento dei rischi

In vigore dal 14 gen 1998
1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni ai programmi fino alla data del processo verbale di accettazione con esito positivo della prova ovvero fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i casi di perdite e danni imputabili all'amministrazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-37