Art. 24 · Collaudo delle apparecchiature
Titolo IICapo II

Art. 24

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Collaudo delle apparecchiature

In vigore dal 14 gen 1998
1. Il collaudo è effettuato da esperti incaricati dall'amministrazione ed è inteso a verificare, per le apparecchiature ed i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione di cui all'. 2. Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati dell'impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, ai sensi dell', salvo diverso termine contrattuale. 3. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Possono tuttavia prevedersi collaudi a campione. 4. Qualora si tratti di apparecchiature che, per le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento, siano suscettibili di prove di funzionalità nello stabilimento di produzione o di deposito, può essere previsto il collaudo nello stabilimento, anche a campione. 5. Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto. 6. In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-24