Art. 16 · Licenza d'uso dei programmi e assistenza
Titolo IICapo I

Art. 16

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Licenza d'uso dei programmi e assistenza

In vigore dal 14 gen 1998
1. Per quanto non disposto nel presente capo, alla licenza d'uso dei programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capo III del presente titolo, in quanto compatibili con la natura accessoria di detti programmi rispetto alla locazione delle apparecchiature. 2. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di assistenza per i programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capitolato vigente relativo a tali servizi, in quanto compatibili con la natura accessoria degli stessi rispetto alla locazione delle apparecchiature.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-16