Art. 12 · Verifica delle apparecchiature
Titolo IICapo I

Art. 12

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Verifica delle apparecchiature

In vigore dal 14 gen 1998
1. L'amministrazione fissa la data per la verifica in contraddittorio delle apparecchiature e dei programmi. Tale verifica, salvo diverso termine indicato nel contratto, si effettua entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all', commi 7 e 8. 2. La verifica è effettuata da esperti incaricati dall'amministrazione, può essere condotta anche mediante appositi programmi certificati o dichiarati idonei dai competenti organismi, ed ha il fine di constatare che le apparecchiature ed i programmi presentino le caratteristiche previste dal contratto e dal capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste e di assicurare prestazioni regolari in condizioni di normale funzionamento. 3. L'amministrazione si obbliga a non utilizzare le apparecchiature ed i programmi fino a quando non siano state ultimate le operazioni di verifica. 4. Le conclusioni della verifica sono fatte risultare da processo verbale, redatto in contraddittorio, sottoscritto dagli incaricati dell'amministrazione e dell'impresa. In caso di esito positivo le apparecchiature ed i programmi sono a disposizione dell'amministrazione a decorrere dal giorno successivo a quello della redazione del processo verbale. 5. Quando le apparecchiature, o parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica è ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termine pattuito in contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-12