Titolo II›Capo I
Art. 11
11 / 43Danni alle apparecchiature durante la locazione
In vigore dal 14 gen 1998
1. L'amministrazione risponde soltanto in caso di dolo o di colpa grave per i danni provocati direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante le operazioni di consegna, messa in funzione e ritiro, nonché, salvo patto contrario, durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell'amministrazione.
2. L'impresa è responsabile verso l'amministrazione per i danni procurati ai locali, ai beni e ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-06;452#art-11