Art. 2
2 / 2Entrata in vigore
In vigore dal 14 apr 1996
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. È consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi agli allegati di cui all', purchè conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996. La vendita dei prodotti così etichettati è consentita fino al loro completo smaltimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 febbraio 1996
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ
Il Ministro della sanità
GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 161
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-02-06;175#art-2